La Valutazione rischio amianto metodo Versar nei luoghi di lavoro è definita dall’art. 249 del D.Lgs. 81/2008, in cui viene indicato il datore di lavoro come il soggetto su cui ricade l’obbligo di accertarsi della presenza di eventuali manufatti contenenti amianto prima dell’inizio dei lavori.
A lui spetta, infatti, il compito di effettuare la valutazione del rischio amianto e darne evidenza nel DVR, al fine di tutelare i lavoratori dai rischi per la salute che questo materiale comporta. Per eseguire una corretta valutazione dei rischi ti consiglio di scaricare subito il software per la redazione del DVR in grado di guidarti passo nella valutazione dei rischi e nell’elaborazione del DVR.
Cos’è l’amianto e quali sono i rischi per la salute L’amianto (conosciuto anche come asbesto) è un insieme di minerali naturali fibrosi, composti da sostanze chiamate silicati in associazione con vari metalli. I termini amianto e asbesto derivano dal greco e fanno riferimento a importanti proprietà del materiale: significano rispettivamente, “incorruttibile” e “che non brucia”.
Nel passato queste caratteristiche ne hanno diffuso enormemente l’utilizzo, soprattutto nel settore dell’edilizia. In particolare, il termine amianto si riferisce ai seguenti silicati fibrosi: actinolite d’amianto; grunerite d’amianto (amosite); antofillite d’amianto; crisotilo; crocidolite; tremolite d’amianto.
L’elevata pericolosità dell’amianto è dovuta alla sua struttura fibrosa. I minerali di amianto hanno la caratteristica di sfaldarsi e ridursi in fibre molto sottili. Queste fibre, se rilasciate nell’aria, possono essere inalate e sono in grado di provocare gravi patologie a carico dell’apparato respiratorio.
A causa degli effetti dannosi sulla salute dell’uomo, il nostro Paese, con la legge 257/1992, ha vietato l’estrazione, l’importazione, la commercializzazione e la produzione di amianto e di tutti i prodotti contenenti questo minerale. E’ importante sottolineare che questa legge non rende obbligatoria la rimozione delle strutture in amianto già edificate, ma obbliga a segnalare all’ASL la presenza di amianto in modo da sottoporlo regolarmente alle dovute manutenzioni.
Valutazione rischio amianto: gli obblighi del datore di lavoro L’art. 249 del D.Lgs. 81/2008 prevede l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare una valutazione del rischio, volta a stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare. Valore limite Il comma 1 dell’art. 254 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce il valore limite di esposizione per l’amianto a 0,1 fibre / cm³ di aria in 8 ore, misurato con media ponderata nel tempo di riferimento. Il datore di lavoro deve fare in modo che nessun lavoratore venga esposto a una concentrazione di amianto nell’aria superiore al valore limite.
Qualora questo limite venga superato, il datore di lavoro ha il compito di individuarne le cause e deve adottare, nel più breve tempo possibile, le appropriate misure. Una volta attuate, effettua una nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria. Controllo dell’esposizione
Il datore di lavoro deve effettuare periodicamente il controllo dell’esposizione per garantire il rispetto del valore limite. La valutazione dell’esposizione al rischio amianto avviene tramite la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro. La valutazione consiste nel: prelievo di campioni da parte di laboratori qualificati ai sensi del decreto del D.M. del 14/05/1996;
conteggio delle fibre di amianto effettuato tramite microscopia a contrasto di fase, applicando il metodo raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti (vengono prese considerazione le fibre con lunghezza superiore a 5 micrometri e una larghezza inferiore a 3 micrometri.
Link Utili:
Una definizione dell’argomento Amianto data dalla famosa enciclopedia on line. (Wikipedia)